Regio decreto 1156/1938
Art. 13 — Disposizioni particolari relative agli ufficiali considerati di passaggio per assistere a prove o esercitazio…
Art. 13. Disposizioni particolari relative agli ufficiali considerati di passaggio per assistere a prove o esercitazioni in navigazione. 1. - Nei casi in cui i comandanti di forze navali, i comandanti di navi e gli ufficiali, sono considerati di passaggio per partecipare a brevi missioni o assistere ad esercitazioni o a prove in navigazione, qualora consumino a bordo un sol pasto, il trattamento tavola dovuto alla mensa alla quale partecipano e' ridotto alla meta' della misura normale prevista per gli altri commensali.
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