Regio decreto 1156/1938
Art. 12 — Disposizioni particolari relative ai casi di assenze da bordo
Art. 12. Disposizioni particolari relative ai casi di assenze da bordo. Il trattamento tavola con i relativi aumenti previsti dalla tabella E, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo e' dovuto alle mense anche durante l'assenza dei commensali, nei casi seguenti: I. - Per il comandante di forze navali o comandante di nave con mensa propria. Quando si reca in missione, per tutta la durata della missione. Quando si reca in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici. 2. - Per tutti gli ufficiali anche in Comando, partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missioni e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici. 3. - Per tutti gli ufficiali. Quando si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave vengano considerati di passaggio, e vi prendano uno od entrambi i pasti. 4. - Per i sottufficiali partecipanti a mense nei casi di missioni e di piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici (eccetto il caso di piccole licenze concesse in occasione di sbarco).
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