Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1156/1938Art. 14
Regio decreto 1156/1938

Art. 14 — Assegno miglioramento vitto ordinario

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/14parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 14. Assegno miglioramento vitto ordinario. 1. - L'assegno per il miglioramento del vitto ordinario e' un complemento in contanti della razione viveri e viene corrisposto nella misura fissata periodicamente dal Ministero. 2. - Spetta ai sottufficiali, ai militari del C.R.E.M. agli allievi della R. Accademia Navale imbarcati sulle navi scuole e al personale borghese delle mense di bordo. E' sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezioni di sorta. Pertanto non e' dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano. 3. - L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense equipaggio, deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di verdure, aromi, ed altri condimenti, ovvero di anice o altro da mescolarsi durante la stagione estiva all'acqua da bere.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1156/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.