Regio decreto 596/1938
Art. 39 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 2, ultimo comma
Art. 39. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 2, ultimo comma). Il limite massimo di eta' per conseguire la nomina a ufficiale di complemento e' portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 35, n. 1°, 36 e 37.
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