Regio decreto 596/1938
Art. 40 — Le disposizioni di cui agli articoli 35, n
Art. 40. Le disposizioni di cui agli articoli 35, n. 1°, 36 e 37 sono estese a tutti coloro che abbiano soddisfatto, anche in tempi diversi dal periodo di guerra 1915-1918, alle condizioni stabilite dagli articoli stessi.
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