Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 596/1938Art. 38
Regio decreto 596/1938

Art. 38 — Legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, art. 3

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/38parte di Regio decreto 596/1938
Art. 38. (Legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, art. 3). Gli ufficiali di complemento nominati tali in base alle norme di cui all'articolo precedente prestano servizio di prima nomina presso un ufficio o un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e, all'atto della nomina stessa, vengono iscritti nel ruolo speciale previsto dall'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito. Ad essi non sono applicabili, per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale in base al presente articolo e a quello precedente, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, L. 481, e successive modificazioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 596/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.