Regio decreto 329/1938
Art. 36 — Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i …
Art. 36. Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.
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