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Regio decreto 329/1938

Art. 35 — I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti…

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Art. 35. I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, pero', ad essi non spetta l'indennita' di L. 15 di cui all'articolo precedente.

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