Regio decreto 329/1938
Art. 37 — Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, e' ammesso il ricorso al Ministro per la…
Art. 37. Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse. Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta: a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente; b) un consigliere di Stato; c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello; d) due ufficiali superiori, membri. I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.
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