Regio decreto 329/1938
Art. 18 — La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedent…
Art. 18. La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
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