Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 329/1938Art. 17
Regio decreto 329/1938

Art. 17 — E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/17parte di Regio decreto 329/1938
Art. 17. E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla. Nei casi di cui al presente articolo l'autorita' che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalita' e il luogo ove e' diretto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.