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Regio decreto 329/1938

Art. 19 — L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio d…

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Art. 19. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra o delle autorita' dipendenti all'uopo delegate. In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.

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