Regio decreto 329/1938
Art. 120 — I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono …
Art. 120. I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.
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