Regio decreto 329/1938
Art. 119 — I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo …
Art. 119. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero, salvo quanto e' stabilito dal 1° comma del successivo art. 133. In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
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