Regio decreto 329/1938
Art. 121 — Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell…
Art. 121. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 16 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 119, o il diritto alla dispensa ottenuta (se gia' arruolati), qualora si rechino nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane: a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura; b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi, a seconda che provengano da paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o europei. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatrio', o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 16.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.