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Regio decreto 2616/1937

Art. 38 — I prestiti vengono estinti in rate mensili uguali in numero non superiore a 120 mediante ritenute sugli asseg…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/38parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 38. I prestiti vengono estinti in rate mensili uguali in numero non superiore a 120 mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile netto effettivamente percepito dal richiedente. I prestiti concessi agli ufficiali in posizione ausiliaria vengono estinti mediante ritenuta mensile non superiore al quinto degli assegni di posizione ausiliaria. La ritenuta dovra' essere effettuata mediante la emissione di un ruolo di variazione emesso dal competente ufficio sulla sezione di tesoreria provinciale presso la quale e' iscritta la partita, analogamente a quanto si pratica per gli altri debiti verso lo Stato.

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