Regio decreto 2616/1937
Art. 37 — Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni in servizio permanente effe…
Art. 37. Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni in servizio permanente effettivo. Agli ufficiali che continuano a rimanere iscritti a domanda il prestito da concedere non deve essere superiore ai quattro quinti dell'indennita' supplementare che spetterebbe loro in sede di liquidazione, calcolata alla data della concessione, e sempreche' i 4/5 della indennita' non siano superiori al limite massimo di ciascun prestito stabilito dal decreto Ministeriale emesso in base all'art. 36.
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