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Regio decreto 2616/1937

Art. 37 — Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni in servizio permanente effe…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/37parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 37. Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni in servizio permanente effettivo. Agli ufficiali che continuano a rimanere iscritti a domanda il prestito da concedere non deve essere superiore ai quattro quinti dell'indennita' supplementare che spetterebbe loro in sede di liquidazione, calcolata alla data della concessione, e sempreche' i 4/5 della indennita' non siano superiori al limite massimo di ciascun prestito stabilito dal decreto Ministeriale emesso in base all'art. 36.

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