Regio decreto 2616/1937
Art. 39 — La concessione del prestito a colui il cui stipendio e' gravato da preesistenti pignoramenti, sequestri e ces…
Art. 39. La concessione del prestito a colui il cui stipendio e' gravato da preesistenti pignoramenti, sequestri e cessioni, e' subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzi tutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami. Come pure l'autorizzazione a contrarre cessione di stipendio con garanzia del Ministero delle finanze e' concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la Cassa ufficiali.
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