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Regio decreto 1706/1937

Art. 5 — Art. 3, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/5parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 5. (Art. 3, legge 6 giugno 1932, n. 656). I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno un'azione, nel caso di societa' a garanzia limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale, nel caso di societa' a garanzia illimitata; l'ammontare dell'azione o della quota e' stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a L. 100. Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno L. 50 in conto del capitale sottoscritto. Il socio che entra nella societa' gia' costituita, oltre al versamento delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale sociale, sottoscritte secondo quanto e' stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalita', nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dagli organi della societa' competenti a norma dello statuto sociale. La societa' non puo' acquistare le quote o le azioni dei soci, non puo' compensarle con le loro obbligazioni, ne puo' fare anticipazioni su di esse.

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