Regio decreto 1706/1937
Art. 6 — Art. 4, 9, commi 2° e 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 6. (Art. 4, 9, commi 2° e 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 3°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente, o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori. Il socio che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, puo' apporre il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate del presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce. La cessazione, per qualunque causa, della qualita' di socio deve essere annotata nel libro dei soci sotto la personale responsabilita' degli amministratori. Ha gli stessi effetti di tale annotazione la notificazione del recesso fatta dal socio alla societa', per atto di ufficiale giudiziario. I nuovi soci devono apporre la loro firma negli elenchi che gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Cancelleria del Tribunale, a norma dell'art. 11, n. 1°, lett. a). Alla firma potra' sostituirsi la sottoscrizione di un mandatario speciale ovvero il crocesegno, nei casi e con le modalita' indicate al comma 3° del presente articolo. Tali firme o sottoscrizioni o crocesegni producono gli stessi effetti di cui ai precedenti commi. I Consorzi economici a garanzia illimitata devono porre in uso il libro dei soci ai termini dell'art. 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70, continua, ad avere valore, agli effetti dell'appartenenza dei soci nella societa', e del loro recesso, per i soli soci iscritti in detto registro alla fine del 30 giugno 1934.
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