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Regio decreto 1706/1937

Art. 4 — Art. 2, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/4parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 4. (Art. 2, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 2°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Possono far parte in qualita' di soci delle «Casse rurali ed artigiane» di nuova costituzione soltanto gli agricoltori rappresentati dalle rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, o dei tecnici agricoli, nonche' gli artigiani rappresentati dalla relativa Federazione Nazionale Fascista. Possono essere ammesse come soci anche persone non appartenenti alle categorie sopra menzionate, purche' il complessivo numero di tali soci non sia mai superiore ad un quinto della totalita' dei soci. Non si puo' procedere alla costituzione di una «Cassa rurale ed artigiana» se i soci non raggiungano almeno il numero di trenta. Ove, in prosieguo di tempo, tale numero venga a diminuire, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario, la societa' deve porsi in liquidazione.

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