Regio decreto 1706/1937
Art. 3 — Articolo unico, n. 1°, commi 1° e 2°, legge 25 gennaio 1934, n. 186
Art. 3. (Articolo unico, n. 1°, commi 1° e 2°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico devono assumere la denominazione sociale di «Cassa rurale ed artigiana». Questa denominazione puo' essere integrata con espressioni di carattere distintivo, le quali devono in ogni caso ottenere la preventiva approvazione dell'Ispettorato. Le aziende gia' costituite possono, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, proporre all'Ispettorato la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto e' disposto nel comma precedente. Trascorso tale termine, la nuova denominazione sociale di ciascuna azienda sara' determinata con provvedimento del Capo dell'Ispettorato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Le aziende, entro trenta giorni dalla pubblicazione suddetta, devono provvedere al deposito di copia della Gazzetta Ufficiale presso la Cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione trovasi la sede, della societa', ed alla trascrizione del provvedimento nel registro delle societa' con la indicazione della Gazzetta Ufficiale in cui il provvedimento stesso e' stato pubblicato. Le stesse aziende devono inoltre dar notizia dell'anzidetto provvedimento al competente Consiglio provinciale delle corporazioni. Le societa' ed i consorzi, che non siano soggetti alle disposizioni del presente Testo unico ai sensi dell'art. 1, non possono assumere la denominazione sociale di «Cassa rurale ed artigiana» ne' possono assumere o conservare la denominazione di «Cassa rurale» o di «Cassa agraria» o di «Cassa artigiana».
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