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Regio decreto 1706/1937

Art. 2 — Le societa' suddette, costituite a garanzia illimitata, devono assumere la forma della societa' in nome colle…

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/2parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 2. Le societa' suddette, costituite a garanzia illimitata, devono assumere la forma della societa' in nome collettivo. Quelle invece costituite a garanzia limitata devono assumere la forma della societa' per azioni, nella quale il socio, indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, e' responsabile per il pagamento dei debiti fino ad una somma, da determinarsi nell'atto costitutivo, non inferiore in ogni caso a dieci volte l'importo del valore nominale delle azioni sottoscritte. Sia nelle societa' a garanzia limitata, sia in quelle a garanzia illimitata, la responsabilita' dei soci cessanti ai sensi dell'art. 227 del Codice di commercio perdura sino al termine della liquidazione coattiva prevista negli articoli 35 e seguenti, qualora la liquidazione medesima sia stata disposta prima dello scadere del biennio indicato nello stesso art. 227. In tutti gli atti indicati nell'art. 104 del Codice di commercio deve essere precisato se la societa' cooperativa sia stata costituita a garanzia limitata, ovvero a garanzia illimitata. In caso di inosservanza, si applica il disposto dell'art. 8 della legge 4 giugno 1931, n. 660. L'Ispettorato per la difesa del risparmio e, per l'esercizio del credito, il quale sara' in seguito indicato soltanto col nome di «Ispettorato», nel concedere, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, l'autorizzazione per la costituzione di una nuova azienda, puo' stabilire in quale delle forme di societa' cooperative, previste nei commi precedenti, l'azienda stessa debba costituirsi.

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