Regio decreto 1706/1937
Art. 1
Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. Art. 1. (Articolo unico n. 1°, comma 1°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Sono soggette alle norme del presente Testo unico le societa' cooperative, costituite a garanzia illimitata ovvero a garanzia limitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per principale oggetto l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente o disgiuntamente. Sono parimenti soggetti a dette norme i consorzi economici a garanzia illimitata, che abbiano per principale oggetto l'attivita' di cui al comma precedente, esistenti nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonche' con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se costituiti e registrati al 1° luglio 1929, data di attuazione delle leggi estese a detti territori con il R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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