Regio decreto 1706/1937
Art. 41 — Quando le trasgressioni siano ripetute, entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pe…
Art. 41. Quando le trasgressioni siano ripetute, entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura della pena pecuniaria non puo' essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purche' in misura non eccedente il doppio del limite massimo previsto nel secondo comma dell'art. 39.
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