Regio decreto 1706/1937
Art. 40 — Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 40. (Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 13°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le pene pecuniarie di cui all'articolo precedente salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, sono comminate ai promotori, amministratori, direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le inadempienze o le infrazioni. Le aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.
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