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Regio decreto 1706/1937

Art. 42 — Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste nel presente capo si osserva il disposto dell'art

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/42parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 42. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste nel presente capo si osserva il disposto dell'art. 90 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

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