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Regio decreto 1706/1937

Art. 24 — Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/24parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 24. (Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente e', a cura dei liquidatori, depositato nella sede legale dell'azienda, e, nei cinque giorni successivi, e' comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare, per lettera raccomandata, ai liquidatori le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i liquidatori presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei liquidatori, ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto ad impugnazione. In virtu' del piano di ripartizione, reso esecutivo ai sensi del comma precedente, i liquidatori possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sara' fissato dagli stessi liquidatori in calce al piano esecutivo di ripartizione, da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera raccomandata.

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