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Regio decreto 1706/1937

Art. 23 — Art. 23, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/23parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 23. (Art. 23, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, nn. 11° e 12°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). I liquidatori possono chiedere al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la sede della societa', l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci, avuto riguardo alla responsabilita' da costoro assunta per il pagamento dei debiti sociali la iscrizione ha luogo senza spese. Il socio a garanzia limitata ha diritto di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, qualora versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui egli e' obbligato per il pagamento dei debiti sociali, salvo il diritto al rimborso nel caso previsto nel comma seguente. I liquidatori, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facolta' di agire contro i soci, allo scopo di ottenere, nei limiti della responsabilita' da essi assunta per il pagamento dei debiti sociali, la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti stessi, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della societa'. All'uopo, sentito il collegio dei sindaci, compilano il piano di ripartizione della somma predetta, tra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti fra tutti gli altri soci, per la parte non facilmente esigibile, purche', nelle societa' a garanzia limitata, non si eccedano i limiti della somma per cui il socio e' responsabile dei debiti sociali. Tuttavia ciascun socio avra' diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in piu' rispetto alla quota che a lui farebbe carico.

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