Regio decreto 1706/1937
Art. 25 — Art. 23, comma 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 25. (Art. 23, comma 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656). I liquidatori hanno inoltre facolta' di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci in danno dei creditori della societa', per eludere le responsabilita' attinenti alla loro qualita' di soci. Le facolta' di cui agli articoli 23 e 24 ed al comma precedente possono essere esercitate dai liquidatori anche nei riguardi dei soci receduti, esclusi o cedenti, per quanto concerne le operazioni fatte dalla societa' anteriormente al giorno in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti efficaci o in cui l'atto di cessione e' registrato nel libro dei soci.
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