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Regio decreto 1706/1937

Art. 20 — Art. 15, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/20parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 20. (Art. 15, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le «Casse rurali ed artigiane» devono sempre destinare nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento delle riserve. Quelle, fra dette aziende, che raccolgono depositi, devono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lett. b), valutati al valore corrente, almeno il 10 % dell'ammontare dei depositi ricevuti. I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nella prima parte del 1° comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti. In caso di comprovata necessita' e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, detti titoli possono essere utilizzati per ottenere temporanee anticipazioni.

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