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Regio decreto 1706/1937

Art. 21 — Art. 16, commi 1° e 2°, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/21parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 21. (Art. 16, commi 1° e 2°, legge 6 giugno 1932, n. 656). L'attivita' di ciascuna «Cassa rurale ed artigiana» e' limitata al territorio del Comune nel quale la Cassa ha sede. La societa' puo' essere tuttavia autorizzata dall'Ispettorato ad operare in uno o piu' Comuni limitrofi, sempreche' ivi non esista altra «Cassa rurale ed artigiana» ovvero questa sia insufficiente ai bisogni locali.

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