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Regio decreto 1706/1937

Art. 19 — Art. 4, lett. c

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/19parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 19. (Art. 4, lett. c), R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540). I rapporti e le operazioni di cui all'art. 18, lett. d) ed e), possono effettuarsi soltanto con l'Istituto di emissione e con istituti di credito di diritto pubblico, Casse di risparmio e Monti di pegni di 1ª categoria, nonche' con la Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e l'artigianato. E' fatta eccezione per il risconto di cambiali agrarie che, in qualsiasi caso, puo' anche essere effettuato presso l'Istituto speciale di credito agrario competente per zona. I depositi delle disponibilita' liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprieta' possono soltanto effettuarsi presso gli Enti indicati nella prima parte del comma precedente. Sono peraltro consentiti i depositi delle anzidette disponibilita' presso le Casse di risparmio postali.

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