Regio decreto 1706/1937
Art. 14 — Art. 13, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 14. (Art. 13, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico n. 7°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le «Casse rurali ed artigiane» possono ricevere depositi da soci e da non soci soltanto in numerario, sia a risparmio, sia in conto corrente.
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