Regio decreto 1706/1937
Art. 13 — Art. 10, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 13. (Art. 10, legge 6 giugno 1932, n. 656). Salvo quanto e' disposto dal Codice di commercio e dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il Collegio sindacale costituito presso ogni «Cassa rurale ed artigiana» e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente, di nomina dell'assemblea dei soci, ed uno effettivo ed uno supplente, di nomina dell'Ispettorato. Per i sindaci di nomina governativa, l'Ispettorato potra' fissare una rimunerazione annua a carico dell'azienda. Il sindaco di nomina dell'Ispettorato presiede il Collegio sindacale. Il presidente del Collegio sindacale e' tenuto, in particolare, a comunicare prontamente all'Ispettorato le gravi irregolarita' avvenute nell'amministrazione dell'azienda, ovvero le gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attivita' e delle disposizioni emanate dall'Ispettorato stesso.
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