Regio decreto 1706/1937
Art. 15 — Art. 12, commi 1°, 2° e 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 15. (Art. 12, commi 1°, 2° e 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico n. 6°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le «Casse rurali ed artigiane» devono prevalentemente impiegare le loro disponibilita' in operazioni a favore di agricoltori o di artigiani. Tali operazioni sono effettuate preferibilmente con i soci. Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al 1° comma, non possono eccedere il 40 % del complessivo importo delle operazioni compiute. L'assemblea dei soci e' tenuta a determinare ogni anno il massimo del fido che la societa' puo' concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto, le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali.
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