Regio decreto 1826/1937
Art. 4 — L'attribuzione del grado militare iniziale, quale ufficiale del corpo della giustizia militare, alle persone …
Art. 4. L'attribuzione del grado militare iniziale, quale ufficiale del corpo della giustizia militare, alle persone di cui alle lettere a) e c) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, nonche' a quelle di cui alla lettera b) di detto articolo che furono gia' ufficiali in servizio permanente effettivo del disciolto corpo della giustizia militare, e' effettuata in base all'equiparazione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge con l'ultimo grado gerarchico da esse rivestito in servizio negli organici della magistratura o delle cancellerie della giustizia militare. Agli effetti di questa equiparazione, gli appartenenti ai soppressi ruoli della giustizia militare, che non furono inquadrati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923-11, n. 2895, sono considerati come se fossero stati rivestiti del grado gerarchico corrispondente al grado funzionale che essi possedettero nei predetti cessati ruoli. Per stabilire la corrispondenza al grado di Regio vice avvocato militare e parificato o di sostituto avvocato militare di 1° e 2° classe e parificati, si applica la disposizione del primo capoverso 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2903, la quale, per la parte relativa ai maggiori e ai capitani, e' estesa ai sostituti avvocati militari dei soppressi ruoli, assimilati ai predetti gradi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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