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Regio decreto 1826/1937

Art. 3 — All'atto del primo impianto del ruolo ordinario, i posti che rimangono vacanti dopo l'iscrizione di diritto d…

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/3parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 3. All'atto del primo impianto del ruolo ordinario, i posti che rimangono vacanti dopo l'iscrizione di diritto dei magistrati e cancellieri della giustizia militare in attivita' di servizio sono coperti mediante la nomina delle persone indicate nell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, con precedenza per quelle indicate nella lettera a), che rivestirono la qualita' di ufficiali del disciolto corpo della giustizia militare, e per quelle indicate nella lettera c) dello stesso articolo.

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