Regio decreto 1826/1937
Art. 3 — All'atto del primo impianto del ruolo ordinario, i posti che rimangono vacanti dopo l'iscrizione di diritto d…
Art. 3. All'atto del primo impianto del ruolo ordinario, i posti che rimangono vacanti dopo l'iscrizione di diritto dei magistrati e cancellieri della giustizia militare in attivita' di servizio sono coperti mediante la nomina delle persone indicate nell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, con precedenza per quelle indicate nella lettera a), che rivestirono la qualita' di ufficiali del disciolto corpo della giustizia militare, e per quelle indicate nella lettera c) dello stesso articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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