Regio decreto 1826/1937
Art. 5 — Il grado militare iniziale, che puo' essere attribuito ai liberi professionisti gia' ufficiali di complemento…
Art. 5. Il grado militare iniziale, che puo' essere attribuito ai liberi professionisti gia' ufficiali di complemento del disciolto corpo della giustizia militare, e' quello medesimo che essi possedevano in detto corpo, sempre quando non sia inferiore a quello cui potrebbero aspirare in conformita' degli articoli 8 e 10 del presente decreto, nel quale caso saranno ammessi al trattamento preveduto dai detti articoli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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