Regio decreto 1826/1937
Art. 23 — Due terzi dei posti complessivamente disponibili nella categoria magistrati sono coperti con la nomina delle …
Art. 23. Due terzi dei posti complessivamente disponibili nella categoria magistrati sono coperti con la nomina delle persone indicate nella lettera a) del primo comma dell'art. 14 del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2397. L'altro terzo e' coperto per meta' con le persone indicate nella lettera b) e per meta' con quelle indicate nella lettera c) dell'articolo predetto. Le frazioni sono computate in aggiunta ai posti indicati nel primo comma del presente articolo. Nello stesso modo si provvede per i posti, che non si riuscisse a coprire con le persone di cui al secondo comma. Dei titoli di preferenza indicati nell'art. 22 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, si tiene conto entro i limiti di ripartizione dei posti stabiliti dal presente articolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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