Regio decreto 1826/1937
Art. 24 — Coloro, che, a termini dell'art
Art. 24. Coloro, che, a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gradiscono l'incarico, ovvero hanno facolta' di fare domanda per l'iscrizione nel ruolo ausiliario, debbono rispettivamente darne comunicazione o inviare domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale indicato nell'art. 22 del presente decreto, al Ministro per la guerra, per il tramite del Regio avvocato generale militare. La domanda deve essere annotata dal capo delle rispettive amministrazioni, che riferira' sul merito e sulle attitudini specifiche del funzionario. Alla domanda, redatta secondo le leggi sul bollo, sono uniti la copia dello stato di servizio e il certificato di nascita.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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