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Regio decreto 1826/1937

Art. 22 — Per la formazione del ruolo ausiliario, il Ministro per la guerra, con suo decreto, emanato di concerto con i…

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/22parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 22. Per la formazione del ruolo ausiliario, il Ministro per la guerra, con suo decreto, emanato di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissa annualmente il numero dei posti disponibili in ciascuna categoria e in ciascun grado. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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