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Regio decreto 1826/1937

Art. 21 — Per gli ufficiali del ruolo ausiliario si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del present…

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/21parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 21. Per gli ufficiali del ruolo ausiliario si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del presente decreto, inerenti agli ufficiali del ruolo ordinario, che siano funzionari della giustizia militare in attivita' di servizio.

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