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Regio decreto 1826/1937

Art. 20 — Le persone, la cui iscrizione nel ruolo di riserva non deve effettuarsi di autorita', per potervi essere amme…

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Art. 20. Le persone, la cui iscrizione nel ruolo di riserva non deve effettuarsi di autorita', per potervi essere ammesse devono aver superato i limiti di eta' per l'appartenenza al ruolo ordinario. Tuttavia, i sostituti avvocati generali militari a riposo, che rivestirono la qualita' di ufficiale generale in servizio permanente effettivo nel disciolto corpo della giustizia militare, vi possono essere inscritti anche se non abbiano superato detto limiti di eta', sempre quando abbiano superato quello stabilito per i sostituti avvocati generali militari dal decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

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