Regio decreto 2135/1936
Art. 42 — Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni d…
Art. 42. Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni della parte 2ª, capo VIII e IX, del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Ai fini dell'art. 56 di detta legge per capo ufficio deve intendersi il comandante della Regia accademia navale.
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