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Regio decreto 2135/1936

Art. 41 — Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravita' di essi; per qualsi…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/41parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 41. Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravita' di essi; per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi; per qualunque manifestazione collettiva tendente ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorita'; per uso dell'impiego ai fini personali; per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori, e' inflitta la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio. Per maggiore gravita' delle infrazioni di cui al comma precedente, per grave abuso di fiducia, per mancanze che ledano la dignita' e l'onore o che dimostrino difetto di senso morale; per mancata fede al giuramento in qualunque modo manifestata, e' inflitta la revocazione dell'impiego. E' inflitta, invece, la destituzione, con perdita o meno del diritto a trattamento di quiescenza a seconda delle gravita' delle infrazioni, e indipendentemente da ogni azione penale, in caso di gravi atti di insubordinazione pubblicamente commessi con evidente offesa del principio di disciplina e autorita', per eccitamento alla insubordinazione collettiva e per offese alla persona del Re Imperatore, alla Famiglia Reale Imperiale, al Primo Ministro o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle istituzioni vigenti. La punizione di cui al n. 2 del precedente art. 39 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Le punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 39 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, alle adunanze della quale interviene, con voto deliberativo, un professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale. Qualora l'insegnante sottoposto a giudizio disciplinare rivesta il grado 5° dell'ordinamento gerarchico, la Commissione di disciplina sara' cosi' composta: il direttore generale presidente della Commissione di disciplina nominata ai termini dell'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, presidente; un ispettore generate nella carriera amministrativa del Ministero, membro; il professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale, membro. Per gli insegnanti di grado 4° le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

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