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Regio decreto 2135/1936

Art. 43 — Il professore di ruolo, incaricato, non appartenente al personale di altre Amministrazioni dello Stato ed ass…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/43parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 43. Il professore di ruolo, incaricato, non appartenente al personale di altre Amministrazioni dello Stato ed assistente, al momento in cui inizia il servizio, e' tenuto, sotto pena di decadenza, a prestare giuramento in presenza di due testimoni, davanti al direttore degli studi, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi reali successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare ufficiali operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista. «Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili con i doveri del mio ufficio». I preparatori prestano giuramento con le stesse modalita' stabilite pei professori e secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re ed ai Suoi reali successori; di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; di adempiere tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concili con i doveri del mio ufficio. Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Dei citati giuramenti viene redatto apposito verbale. L'originale e' conservato negli atti personali dell'impiegato al quale ne e' consegnata copia. Del giuramento e' fatta menzione nello stato matricolare.

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