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Regio decreto 2135/1936

Art. 17 — Ai professori della Regia accademia navale non possono di regola essere conferiti incarichi d'insegnamento pr…

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Art. 17. Ai professori della Regia accademia navale non possono di regola essere conferiti incarichi d'insegnamento presso l'Istituto. In casi eccezionali l'incarico puo' essere consentito dal Ministero, su proposta del Comando della Regia accademia navale. Detti incarichi sono retribuiti: con L. 2000 annue, se il corso e' quadrimestrale; con L. 4000 se il corso e' annuale.

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