Regio decreto 2135/1936
Art. 16 — L'insegnante di ruolo e' tenuto a prestare l'opera sua anche durante il periodo estivo, sia a terra che a bor…
Art. 16. L'insegnante di ruolo e' tenuto a prestare l'opera sua anche durante il periodo estivo, sia a terra che a bordo. Ai professori civili che sono chiamati a prestare la loro opera a bordo, durante il periodo della campagna navale d'istruzione e del tirocinio preliminare estivo, competono gli stessi assegni di vitto previsti per gli ufficiali, con gli eventuali aumenti stabiliti dal regolamento per gli assegni di bordo. Spetta loro inoltre un assegno giornaliero di L. 15 per il periodo d'imbarco.
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