Regio decreto 2135/1936
Art. 15 — Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra sta…
Art. 15. Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra stabilite, l'insegnante e' tenuto - senza alcuna retribuzione - a completarlo, qualora sia possibile, con l'insegnamento di una materia affine.
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